Associazione Italiana Sindrome di Costello

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Posta elettronica: CONTATTI

Statuto

 

STATUTO SOCIALE

della

"ASSOCIAZIONE  ITALIANA SINDROME DI COSTELLO"

TITOLO I

Disposizioni Generali

                                                           Art.1

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, ai sensi e per i fini di cui alla Legge 266/91, della Legge Regione Toscana n.28 del 26 aprile 1993, senza scopo di lucro, apolitica ed apartitica, denominata A.I.S.C. "Associazione Italiana  Sindrome di Costello" ha la forma giuridica di “Associazione”.

L’Associazione ha  sede in Crasciana – Bagni di Lucca, in Via Aia Landi 8 , C.A.P. 55021 .

L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2

(Efficacia dello Statuto)

L'organizzazione di volontariato A.I.S.C. è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n.266 del 1991 e della L.R.T. del 26/4/93 n.28 e successive modifiche.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

 

 

TITOLO II

Finalità e Attività dell’Associazione

Art. 3

 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della sensibilizzazione all'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti affetti da sindrome di Costello, curandone, in particolare l’inserimento sociale e lo sviluppo personale.

L’associazione si propone di perseguire in concreto i seguenti scopi:

- suscitare e mantenere l’interesse pubblico sui problemi dei soggetti affetti da sindrome di Costello, promuovendo la ricerca scientifica, dibattiti e conferenze, utilizzando ogni più opportuno mezzo di informazione e propaganda;

- stabilire rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, privati, categorie mediche, ricercatori, ospedali, cliniche universitarie ecc. finalizzati allo studio della sindrome di Costello;

- aderire e/o far parte di organizzazioni ed associazioni pubbliche o private locali, nazionali ed internazionali che perseguono lo studio della sindrome di Costello;

- intervenire presso i legislatori per far promuovere leggi e provvedimenti atti a migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti dalle sindromi rare e dei loro familiari;

- incoraggiare ed aiutare attivamente la preparazione del personale specializzato per la cura, l’educazione, l’assistenza e la riabilitazione dei soggetti affetti da sindrome di Costello;

- ricevere donazioni e sottoscrizioni e raccogliere fondi destinando gli stessi ai fini dell’Associazione e della specifica ricerca medico scientifica.

- gestire servizi socio-sanitari ed educativi volti all’integrazione sociale dei soggetti affetti da sindrome di Costello

In concreto:

- promuovere il più completo sviluppo della vita relazionale dei soggetti affetti da sindrome di Costello attraverso il loro coinvolgimento in attività ricreative;

- promuovere l’assistenza a domicilio, garantendo la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene gli aspetti educativi, sanitari e di igiene personale, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale;

- promuovere l'assistenza di cui sopra, anche in casi di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

- svolgere, anche in concorso con Enti pubblici e privati coinvolti nella soluzione dei problemi dei soggetti affetti da Sindrome di Costello, una continua azione per la migliore soluzione dei problemi familiari, sociali e professionali;

- organizzare e gestire corsi di aggiornamento ed informazione specifica a favore dei propri soci e possibili nuovi soci; attuare sinergie operative ed effettuare servizi a favore di associazioni e centri aggregativi che perseguano finalità che coincidano anche parzialmente con gli scopi statutari dell'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

Art. 4

(Democraticità)

L'Associazione non ha carattere politico né confessionale.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e che intendono, con la propria prestazione volontaria, gratuita e senza fini di lucro, concorrere al raggiungimento degli scopi associativi, senza discriminazioni politiche né religiose.

 

 

Titolo III

I Soci

Art. 5

(Acquisizione qualifica di socio)

La qualifica di Socio si acquista mediante domanda scritta di iscrizione presentata al Consiglio Direttivo e accettata dallo stesso a suo insindacabile giudizio.

La domanda d'iscrizione deve contenere:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale; 

- l'opzione di socio effettivo o sostenitore; 

- se socio sostenitore l'indicazione della quota che intende versare; 

- dichiarazione di accettazione senza riserve dello statuto;

- In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 60 giorni all’assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Il numero dei soci è illimitato.

 

 

 

Art. 6

(Categorie)

I Soci, necessariamente maggiorenni, sono classificati in tre distinte categorie: soci fondatori, effettivi, sostenitori.

1. Soci fondatori: sono i soci firmatari dell’atto costitutivo e non possono essere incrementati;

2. Soci effettivi: quelli che si impegnano nel volontariato a sostegno delle attività previste dal presente statuto, possono essere soci effettivi uno soltanto tra i due genitori di soggetti affetti da Sindrome di Costello od altra malattia rara, in mancanza dei genitori potrà essere ammesso quale socio effettivo il tutore nominato secondo la legge vigente;

3. Soci Sostenitori: quelli che per la loro personalità, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività promozionali a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

 

 

Art. 7

(Doveri)

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, si impegnano a collaborare fattivamente ed a titolo gratuito e senza fini di lucro al raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 4 e a versare annualmente la quota sociale.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 8

(Diritti di soci fondatori e effettivi)

La qualità di Socio fondatore o effettivo comporta la possibilità di frequenza all'associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Ai soci spettano i seguenti diritti: 

- eleggere gli organi dell'associazione; 

- partecipare alle assemblee dei soci con diritto di voto;

- usufruire del materiale tecnico e didattico dell'associazione così come di beneficiare delle iniziative promosse dalla stessa; 

- essere informati sulle attività in essere e allo studio dell'associazione; 

- esercitare funzione di controllo stabilite dalla legge e dallo statuto; 

- richiedere all'associazione nei limiti degli scopi istituzionali della stessa, collaborazione per la soluzione di problemi concreti; 

- richiedere al Consiglio Direttivo o al Presidente di inserire problemi di carattere generale all'ordine del giorno nella successiva assemblea dei soci; 

- richiedere al Presidente, in casi di estrema urgenza ed importanza, la convocazione di una Assemblea Straordinaria per la trattazione di problemi di carattere generale; detta richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un decimo dei soci; 

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentabili, per l'attività prestata, come previsto dalla legge 266/91 e nei limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di Socio può venire meno per recesso volontario. decadenza, espulsione, morte. I Soci receduti, decaduti o espulsi, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative ed eventuali contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

(Recesso)

Il socio recedente ha l'obbligo imperativo di comunicare per inscritto al Consiglio Direttivo il proprio recesso.

Il recesso unilaterale decorre dalla data della stessa comunicazione, ma deve venire ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

(Decadenza)

La perdita della qualifica di socio si ha per decadenza a seguito dell'inadempiuto versamento della quota associativa per due anni consecutivi, spetta al Consiglio Direttivo dichiarare la decadenza del socio.

La quota sociale va versata entro 90 giorni dalla dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il tesoriere, 20 giorni prima della scadenza utile per il versamento della quota associativa, comunica ai soci ancora inadempienti, la loro posizione invitandoli al versamento.

I soci in situazione di morosità non hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci.

Art. 12

(Espulsione)

Il socio che contravviene a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento o per il verificarsi di più motivi che rendano incompatibili la continuazione del rapporto associativo, può essere espulso dall'associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, alla presenza del Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri esprimerà un parere non vincolante, qualora la decisione si discostasse dal parere espresso, il Consiglio Direttivo dovrà motivare la sua decisione.

La delibera del Consiglio Direttivo di espulsione del socio deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.

Titolo IV

Gli organi del Associazione

Art. 13

(Indicazione degli organi)

Sono Organi del Associazione, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario e il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono eleggibili ed assunte a titolo gratuito.

Capo I - L'Assemblea

Art. 14

(Composizione)

L'assemblea dei Soci è composta da tutti i soci dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal vicepresidente. Qualora nessuno dei due fosse presente l'assemblea sarà presieduta da un delegato dal Presidente.

Art. 15

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o del Presidente del Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dallo statuto.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Per lo svolgimento dei compiti di sua competenza, l’assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o presso un’altra sede dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e comunque non oltre il 60.mo giorno successivo alla chiusura dell’anno sociale precedente.

Essa deve essere altresì convocata presso la sede sociale o presso un’altra sede ogni volta che almeno un terzo dei soci ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo diniego al Presidente del Consiglio dei Probiviri.

La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea e mediante comunicazione scritta o verbale da far pervenire ai soci con qualsiasi mezzo.

L’avviso di convocazione deve contenere, oltre al giorno e l’ora dell’assemblea in prima e seconda convocazione, l’ordine del giorno e il modulo predisposto per la delega.

La seconda convocazione potrà essere fatta in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto personale e a due sole deleghe, non sono ammesse deroghe. Sia in prima che il seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza assoluta, escludendo dal computo dei voti gli astenuti, ed includendo i voti dei soci che hanno inviato regolare delega e sono in regola con il versamento della quota sociale.

Il Segretario redige il verbale dell’assemblea, qualora non fosse presente, all'inizio dell'assemblea verrà nominato un segretario fra i presenti.

Le deliberazioni prese dall’assemblea devono essere fatte constare di apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

(Validità dell'assemblea)

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta, ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Art. 17

(Votazione)

Le deliberazioni dell'assemblea avvengono con voto palese e maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione di quelle riguardanti le persone.

E' ammessa la votazione per acclamazione su consenso unanime dei presenti.

E’ ammesso il voto per corrispondenza e fax.

 

Art. 18

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto a cura del segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha il diritto di richiederne copia del verbale e di trarne copia decorsi 10 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 19

(Compiti)

All'Assemblea dei Soci spettano tutte le decisioni, non espressamente riservate agli altri organi dell'associazione, concernenti l'esistenza, la disciplina e l'attività dell'associazione.

Spetta all'assemblea dei soci:

- eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Probiviri, e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- deliberare le direttive di carattere generale per l'attività dell'Associazione; 

- approvare il bilancio della gestione economica annuale;

- deliberare le modifiche del presente statuto;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Per quanto riguarda le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'associazione esse saranno approvate da un’assemblea all’uopo convocata a maggioranza semplice dei presenti

 

 

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 20

(Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea, tra gli associati, fintanto che essi mantengano la qualifica di socio. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissione di un membro del Consiglio Direttivo o di perdita per qualsiasi motivo della sua qualifica di socio verrà nominato il primo dei non eletti. Qualora si verifichino nei tre anni di esercizio le dimissioni di 3 consiglieri, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per rieleggere tutto il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali.

Art. 21

(Convocazione)

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente deve riunirsi almeno due volte all’anno.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della convocazione e deve pervenire almeno cinque giorni prima della data indicata e mediante comunicazione scritta o verbale da far pervenire ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo deve essere altresì convocato presso la sede sociale o presso un’altra sede ogni volta che almeno tre consiglieri ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22

(Validità)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 23

(Votazione)

Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, in caso di parità nella votazione il voto del Presidente si considera doppio,

non sono ammesse deleghe dei non presenti.

Art. 24

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, qualora il Segretario non fosse presente, all'inizio dell'assemblea verrà nominato un segretario fra i presenti.

Il verbale è tenuto a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale decorsi 10 giorni dalla data del consiglio stesso.

Art. 25

(Durata e funzioni)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.

Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea dei soci per il conseguimento dello scopo sociale.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- nominare il Vice Presidente, cui possono essere attribuiti specifici poteri per la gestione dell'Associazione;

- nominare il Tesoriere e compiere atti  di normale amministrazione;

- nominare il Segretario

- distribuire fra i soci incarichi e mansioni specifiche;

- organizzare il funzionamento generale dell'Associazione e redigere il programma annuale

- provvedere all'amministrazione, predisponendo annualmente il rendiconto della gestione;

- decidere delle proposte di quote annuali dovute dai soci;

- delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi.

Capo III - Il Presidente

Art. 26

(Elezione)

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i soci, a maggioranza semplice, con voto segreto.

Art. 27

(Durata)

Il Presidente dura in carica tre anni. L'assemblea dei soci, con maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti può revocare il Presidente.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente ed il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 28

(Funzioni)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Al Presidente spetta quindi:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e sottoscriverne il verbale redatto dal segretario;

- convocare e presiedere l'assemblea dei soci e sottoscriverne il verbale redatto dal segretario;

- curare ogni rapporto con terzi;

- l'ordinaria amministrazione, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancarie/o postali e delegare, mediante procura, i suoi poteri al Vice Presidente e/o al Tesoriere;

- promuovere le deliberazioni del Consiglio Direttivo e curarne l'esecuzione nonché prendere, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior andamento dell'Associazione e che saranno ratificati dal Consiglio Direttivo in seduta da convocarsi entro breve termine;

- delegare, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;

Capo IV - Il Collegio dei Probiviri

Art. 29

(Composizione)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi che possono essere nominati anche fuori dagli Associati.

I membri del Collegio dei Probiviri sono rinominabili e la carica è assunta a titolo gratuito.

Art. 30

(Durata)

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'assemblea dei Soci, mediante elezione a voto segreto e dura in carica tre anni.

Viene rinnovato assieme agli altri organi sociali.

Art. 31

(Funzioni)

Il Collegio dei Probiviri nomina il suo Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Consiglio stesso, ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo e/o l'assemblea dei Soci per comunicare i fatti di particolare rilevanza e deliberare conseguentemente, nel qual caso il Presidente del Collegio dei Probiviri presiedere l'Assemblea dei Soci.

Esprime parere, non vincolante, sull'espulsione dei componenti dell'Associazione.

Il presidente del Collegio dei Probiviri, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo, se richiesto, pareri da inserire a verbale, in sua assenza può delegare un membro del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Capo V - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 32

(Composizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo) e possono essere nominati anche fuori dagli Associati.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono rinominabili e la carica è assunta a titolo gratuito.

Art. 33

(Durata)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'assemblea dei Soci, mediante elezione a voto segreto e dura in carica tre anni. Viene rinnovato assieme agli altri organi sociali.

Art. 34

(Funzioni)

Il collegio dei Revisori dei Conti nomina il suo Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Consiglio stesso.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti controllare l'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare su invito, senza diritto di voto, a le riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri da inserire a verbale, e alle Assemblee dei Soci.

Verifica la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri sociali, approva il bilancio prima della sua presentazione all'assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Capo VI - Il Tesoriere

Art. 35

(Elezione)

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo al primo consiglio dopo il rinnovo degli organi sociali.

Art. 36

(Durata)

Il Tesoriere dura in carica tre anni o fino alla durata del Consiglio Direttivo.

Art. 37

(Funzioni)

Il Tesoriere compie atti di ordinaria amministrazione in accordo con il Presidente.

Al Tesoriere spetta quindi:

- curare la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità;

- effettuare le relative verifiche;

- redigere i libri contabili;

- predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Capo VII - Il Segretario

Art. 38

(Elezione)

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo al primo Consiglio dopo il rinnovo degli organi sociali.

Art. 39

(Durata)

Il Segretario dura in carica tre anni o fino alla durata del Consiglio Direttivo.

Art. 40

(Funzioni)

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee dei soci, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Titolo V

Fondo Sociale

Art. 41

(Indicazione delle risorse)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera con esclusivo fine di solidarietà, e farà fronte ai propri oneri con contributi volontari dei soci e di terzi.

Il fondo sociale per il conseguimento delle finalità del Associazione sarà costituito da:

- quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;

- beni mobili e immobili;

- contributi di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, devoluti per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti o convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- ogni altra entrata.

Art. 42

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all'organizzazione stessa.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 43

(Contributi) 

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota sociale d'iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 44

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Il presidente attua le delibere del consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici e richiede, nei casi di legge, le necessarie autorizzazioni.

Art. 45

(Convenzioni e rimborsi)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea mediate voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione e i rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'assemblea.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione.

Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea e ne compie gli atti giuridici.

Art. 46

(Il bilancio)

Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve contenere tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno è redatto dal Consiglio Direttivo previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculatezza e prudenza.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 47

(Approvazione del Bilancio)

Il bilancio consuntivo elaborato dal Consiglio Direttivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con maggioranza assoluta dei presenti entro il 28 febbraio.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con maggioranza assoluta dei presenti entro il 28 febbraio.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate, eventuali rilievi critici a spese e a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Art. 48

(Avanzi di gestione)

All'associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI

La responsabilità

Art. 49

(Responsabilità dell'associazione)

L'associazione risponde, con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Titolo VII

Rapporti con gli altri enti e soggetti

Art. 50

(Rapporti con altri enti e soggetti privati e pubblici)

L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo VIII

Disposizioni Finali

Art. 51

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà un liquidatore determinandone i poteri.

I beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti con finalità analoghe, secondo le norme di legge in vigore.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 

 

 

 

 

 

 

Articoli

 Contenuto

Art.1

 

Art.2

 

Art.3

 

Art.4

 

Art.5

 

Art.6

 

Art.7

 

Art.8

 

Art.9

 

 

 

 

 

 
Aggiornato il: 02 aprile 2008

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